Sunday, April 12, 2009

Occupational Therapist Starting Salary In Alabama

PENALTIES FOR THE CARRIER denying boarding

AI DIVERSAMENTE ABILI
Di Maria Grazia Fersini**
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Il 24 marzo 2009 è stato pubblicato sulla G.U. il decreto legislativo 24 febbraio 2009 n. 24, ed entrato in vigore l’8 aprile, riguardante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento CE 1107 /2006 relativo ai diritti delle persone disabili o con mobilità ridotta nel trasporto aereo.
La normativa comunitaria si basa su tre principi:
1.ai passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta non può essere rifiutato l’imbarco, tranne che per ragioni di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale comunitaria o nazionale ovvero per inadeguatezza dell’aeromobile, fermo restando l’obbligo del vettore di informare tempestivamente il passeggero sulle motivazioni del rifiuto e di formalizzarle per iscritto entro cinque giorni su richiesta del cliente;
2.il servizio di assistenza deve essere gratuito e rispondere a determinati standard qualitativi per tutto il viaggio;
3.le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Gli obblighi di assistenza dei vettori aerei nei confronti dei passeggeri con disabilità o modalità sono i seguenti:
1.trasporto in the cabin of service dogs accepted (subject to national regulations);
2.trasporto maximum of two pieces of mobility equipment per person, including electric wheelchairs, in addition to medical equipment (on 48 hours notice )
3.comunicazioni essential information concerning a flight in accessible formats;
4. assistance to persons, if necessary, moving to the toilet;
5.attribuzione accompaniment of a seat near the passenger with a disability;
6.assegnazione on request seating with regard for the individual people with disabilities or reduced mobility, in accordance with the requirements security and subject to availability.
Legislative Decree 24/2009 gives ENAC (National Civil Aviation) is responsible for detecting infringements of Community law and to impose the sanctions: from € 30 thousand to 120 thousand
if the air carrier, its agent or a tour operator denies a booking or boarding to a person with a disability or reduced mobility (article 3 paragraph 1 and Article 4);
from € 20 thousand to 80 thousand in the case where no-reimbursement of the ticket, all 'offer an alternative flight or a carer (Article 4, paragraph 2);
from € 5 thousand to 20 thousand euro if the air carrier, its agent or the tour operator: not available to the public safety or restrictions on the transport of persons with disabilities or reduced mobility or transport of mobility equipment due to the size of the aircraft, does not transmit at least 36 hours before departure time information on the notification service to operators of airports of departure does not notify the operator of the airport of destination, if situated in the territory of a Member State to which the Treaty applies, the number of people with disabilities and people with reduced mobility does not take all necessary steps to receive notifications of requests for assistance by persons with disabilities or mobility ridotta presso tutti i punti vendita presenti nel territorio degli Stati membri. (art.5)
da 5mila a 20mila euro il gestore aeroportuale che non designa in modo chiaro i punti di arrivo e di partenza sia all’interno che all’esterno dei terminal art. 6);
da 10mila a 40mila il gestore aeroportuale che non adempie agli obblighi di assistenza; (art. 7 comma 1);
da 2500 a 10mila euro il gestore che non fissa e non rende pubbliche le norme di qualità per l’assistenza , ad eccezione degli aeroporti commerciali con transito annuo di passeggeri inferiori a 150mila ( art. 7 comma 2);
da 2500 a 10 mila euro il vettore aereo e il gestore aeroportuale che : non garantiscono personale adeguato alle esigenze delle persone disabili; non provvedono al personale che lavora in aeroporto e ai nuovi dipendenti la frequentazione di corsi di formazione ed eventuali corsi di aggiornamento sulla disabilità.(art. 8)
Il regolamento prevede, che dal 1° gennaio 2011, gli importi delle sanzioni debbano essere aggiornati, secondo l’applicazione dell’incremento pari all’indice nazionale dei prezzi al consumo rilevato dall’ISTAT nel biennio precedente, e che con le sanzioni irrogate sia istituito un fondo speciale per le iniziative di informazione a favore dei passeggeri con disabilità o con mobilità ridotta, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Queste norme permetteranno di evitare discriminazioni e di offrire ai passeggeri disabled and elderly assistance and information to appropriate their movements. Some EU member states have already notified the European Commission, the competent authority in their territory that respects the rule in question and provide for appropriate sanctions.

Lecce in April 2009


** Researcher Center for Studies of Migration

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