PENALTIES FOR THE CARRIER denying boarding to disabled
SANZIONI PER IL VETTORE CHE NEGA L’IMBARCO AI DIVERSAMENTE ABILI
Di Maria Grazia Fersini**
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Il 24 marzo 2009 è stato pubblicato sulla G.U. il decreto legislativo 24 febbraio 2009 n. 24, ed entrato in vigore l’8 aprile, riguardante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento CE 1107 /2006 relativo ai diritti delle persone disabili o con mobilità ridotta nel trasporto aereo.
La normativa comunitaria si basa su tre principi:
1.ai passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta non può essere rifiutato l’imbarco, tranne che per ragioni di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale comunitaria o nazionale ovvero per inadeguatezza dell’aeromobile, fermo restando l’obbligo del vettore di informare tempestivamente il passeggero sulle motivazioni del rifiuto e di formalizzarle per iscritto entro cinque giorni su richiesta del cliente;
2.il servizio di assistenza deve essere gratuito e rispondere a determinati standard qualitativi per tutto il viaggio;
3.le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Gli obblighi di assistenza dei vettori aerei nei confronti dei passeggeri con disabilità o modalità sono i seguenti:
1.trasporto in cabina dei cani di assistenza riconosciuti (nel rispetto della regolamentazione nazionale);
2.trasporto al massimo di due dispositivi di mobilità per persona, comprese le sedie a rotelle elettriche, oltre agli apparecchi medici( su preavviso di 48 ore);
3.comunicazioni delle informazioni essenziali sul volo in formato accessibile;
4. assistenza alle persone, se necessario ,affinché possano raggiungere i servizi igienici;
5.attribuzione all’accompagnatore di un posto a sedere vicino al passeggero disabile;
6.assegnazione, su richiesta , dei posti a sedere tenendo conto dell’esigenze delle singole persone con disabilità o mobilità ridotta, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e limitatamente alla disponibilità.
Il decreto legislativo 24/2009 attribuisce all’ENAC (Ente Nazionale per l’aviazione civile ) il compito di accertare le violazioni della normativa comunitaria e di irrogare le relative sanzioni:
da euro 30mila a 120mila qualora il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico nega la prenotazione o l’imbarco a una persona con disabilità o con mobilità ridotta (art.3 e comma 1 art.4);
da euro 20mila a 80mila nel caso in cui non si provvede al rimborso del biglietto, all’offerta di an alternative flight or a carer (Article 4, paragraph 2);
from € 5 thousand to 20 thousand euro if the air carrier, its agent or the tour operator, not available to the public safety or restrictions on the transport of persons with disabilities or reduced mobility or transport of mobility equipment due to the size of the aircraft, does not transmit at least 36 hours before departure time information on the notification service to operators of airports of departure; not inform the operator of the airport of destination, if situated in the territory of a Member State to which the Treaty applies, the number of people with disabilities and people with reduced mobility does not take all necessary steps to receive notifications of requests for assistance by persons with disabilities or reduced mobility at all outlets in the territory of the Member States. (Article 5)
between 5 and 20 thousand euro to the airport operator that does not clearly designate points of arrival and departure both inside and outside terminal art. 6);
40 thousand to 10 thousand by the airport operator who fails to comply with support obligations; (Article 7 paragraph 1);
€ 10 thousand from 2500 to the operator that is not fixed and does not make public the quality standards for service with the exception of commercial airports with annual traffic of passengers below a 150mila ( art. 7 comma 2);
da 2500 a 10 mila euro il vettore aereo e il gestore aeroportuale che : non garantiscono personale adeguato alle esigenze delle persone disabili; non provvedono al personale che lavora in aeroporto e ai nuovi dipendenti la frequentazione di corsi di formazione ed eventuali corsi di aggiornamento sulla disabilità.(art. 8)
Il regolamento prevede, che dal 1° gennaio 2011, gli importi delle sanzioni debbano essere aggiornati, secondo l’applicazione dell’incremento pari all’indice nazionale dei prezzi al consumo rilevato dall’ISTAT nel biennio precedente, e che con le sanzioni irrogate sia istituito un fondo speciale per le iniziative di informazione a favore dei passeggeri con disabilità those with reduced mobility at the Ministry of Infrastructure and Transport.
These rules prevent any discrimination and give disabled and elderly passengers the proper care and information in their movements. Some EU member states have already notified the European Commission, the competent authority in their territory that respects the rule in question and provide for appropriate sanctions.
Lecce in April 2009
** Researcher Center for Migration Studies
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