Doping
Anche se la prescrizione lo ha estinto, il reato e' stato commesso: dal 1994 al 1998 i calciatori della Juventus furono oggetto di una somministrazione illecita di farmaci. Era stato posto in essere un 'disegno criminoso' volto all'alterazione del risultato sportivo attraverso il reato di frode.Le motivazioni della sentenza n. 21324/2007 della Corte di Cassazione, depositate oggi, con la quale lo scorso 29 marzo la II Sezione Penale aveva dichiarato la prescrizione del reato di frode sportiva nei confronti dell'ex amministratore delegato della Juventus Antonio Giraudo e del medico sociale bianconero Riccardo Agricola chiudono definitivamente la vicenda. E lasciano un retrogusto dolceamaro in vincitori e vinti: i dirigenti juventini non possono piu' invocare la non sussistenza del fatto; i grandi accusatori vedono sostanzialmente confermato l'impianto dell' accusa ma non colgono i frutti sperati perchè‚ il tempo utile e' gia' trascorso.La Corte d'Appello di Torino, nel dicembre 2005, aveva assolto i due dirigenti juventini. In primo grado, invece, il Tribunale di Torino, nel novembre 2004, aveva condannato il solo Agricola a un anno e dieci mesi per frode sportiva.Nella sentenza della Cassazione viene ripreso l'orientamento espresso dalle together sections of the Supreme Court, according to which sport would be considered cheating, using the rules calcioscommesse 1989, the doping of players even before the launch of specific anti-doping rules adopted in 2000. From here the judges are parties to assert that''the administration continues to be an offense of performance-enhancing drugs after the new law, because some substances are expressly included in the lists in order and the other covered by the order as related.''This was point of view supported by the use of Caselli and Guariniello and married - in his indictment - by the Attorney General of the Supreme Court, Vito Monetti, who had asked for a process of appeal, but the calculations tempi di prescrizione non lo hanno consentito.Anche gli atleti non escono molto bene dalla vicenda: se infatti la Cassazione ha ribadito che chi somministra ai partecipanti alla competizione sportiva sostanze atte ad alterarne la prestazione ''mira fraudolentemente a menomare o a esaltare le capacita' atletiche dei giocatori'', questi ''non possono essere considerati semplici vittime, in quanto una rigorosa interpretazione della norma non consente di escludere a priori la punibilita' nei loro confronti''. Questo anche perche' ''il bene presidiato non puo' essere esclusivamente la tutela della salute dello sportivo, ma anche la regolarita' delle competizioni, posta in pericolo dalla sleale alterazione chimica della propria capacita' di prestazione''.
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